Storia della costituzione Italiana del 1945 al 2006
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- 29 ott 2024
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Articolo pubblicato su e.storia-it giugno 2024, tratto dal volume IX volume Storia della II e III Repubblica e dello Stato Sociale di Silvano Zanetti
Il 25 Aprile 1945 è considerata la data della Liberazione ( dall’invasore germanico), e la fine della II Guerra mondiale , a cui l’Italia fascista impreparata aveva aderito superficialmente nel 1940 associandosi alla Germania di Hitler contro Francia e Gran Bretagna e poi nel 1941 contro l’Urss e poi ancora nel dicembre 1941 contro gli Stati Uniti. L’esito della guerra fu disastroso, tale da costringere Mussolini alle dimissioni il 25 luglio 1943 che fu sostituito dal generale Badoglio che non ebbe altra scelta che firmare un armistizio con gli Alleati, che avevano già occupato il Sud Italia, l’8 settembre 1943 . Seguirono due anni di sanguinosa guerra civile nel centro-nord Italia fra i fascisti-repubblichini ed i partigiani di varie estrazioni politiche che culminarono con l’esecuzione di Benito Mussolini il 28 aprile 945.
Già con il decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944, all’articolo 1 era specificato che: «dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà, a suffragio universale, diretto e segreto, una assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato».
Nel 1946, il re Vittorio Emanuele III su pressione delle forze di liberazione abdicò in favore del figlio, il principe ereditario Umberto, nominato luogotenente generale del Regno, per salvare la monarchia che avrebbe dovuto essere confermata con un referendum popolare. Si era deciso di abbinare la scelta istituzionale tra monarchia e repubblica con le elezioni dei componenti della Assemblea costituente che avrebbe avuto il compito di redigere ed approvare un nuovo testo costituzionale.
Il 2 giugno 1946 si tenne il primo voto nazionale libero universale ed a suffragio universale, mediante il quale tutti gli uomini e per la prima volta anche a tutte le donne maggiorenni (nel 1946 la maggiore età si raggiungeva a 21 anni), furono chiamati a scegliere mediante referendum, o la conferma della monarchia o l’istituzione di una repubblica e contemporaneamente i componenti dell’Assemblea costituente.
Una Costituzione repubblicana e democratica
Così, più dell’89% degli aventi diritto al voto si recò alle urne e la maggioranza di essi, precisamente il 54,27% – cioè 12.717.923 di voti – scelsero la Repubblica (contro i 10.719.284 votanti, pari al 45,73%, che invece preferirono la monarchia).
Nella medesima circostanza gli italiani furono elessero anche i 556 membri( di cui 21 donne) dell’Assemblea Costituente, cioè i rappresentanti del popolo incaricati di scrivere, discutere e approvare la nuova Costituzione della Repubblica italiana.
Composta da esponenti di forze politiche molto distanti tra loro, ma con l’obiettivo comune di scrivere una Costituzione di matrice democratica e antifascista, l’Assemblea si insediò per la prima volta il 25 giugno 1946 e nominò suo presidente Giuseppe Saragat (che nel 1964 sarebbe poi diventato Presidente della Repubblica italiana). Le tre principali forze politiche presenti all’interno dell’aula erano la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista.
Benché inizialmente il tempo destinato ai lavori di stesura della Carta fosse di 8 mesi, nell’arco del 1947 il termine fu prorogato per ben due volte per consentire il completamento delle attività.
La Commissione dei 75 e il Comitato dei 18
All’interno dell’Assemblea fu nominata una Commissione per elaborare e proporre il progetto di Costituzione, composta da 75 membri, di cui 5 donne. A sua volta la Commissione, presieduta da Meuccio Ruini, fu suddivisa in 3 sottocommissioni: la prima, presieduta da Umberto Tupini, incaricata del tema “diritti e doveri dei cittadini”; la seconda, dedicata all’“ordinamento costituzionale della Repubblica”, presieduta da Umberto Terracini; la terza, presieduta da Gustavo Ghedini, focalizzata sul tema dei “diritti e doveri economici”.
All’esito dei lavori nelle sottocommissioni, la Commissione dei 75 affidò a un comitato composto da 18 persone (il c.d. Comitato dei 18) il compito di procedere a coordinare i testi fino a quel momento prodotti e redigere un documento organico da presentare all’Assemblea costituente per la discussione in aula.
Il testo base elaborato dai 18 fu presentato all’Assemblea nel gennaio 1947.
Unità del Paese e Democrazia moderna
I costituenti si posero come primo obiettivo di recuperare l’unità del paese per evitare il rischio di una nuova guerra civile. Da qui i continui richiami all’unità che si rincorrono negli atti della Costituente: unità contro l’isolamento internazionale e le clausole inique del Trattato di pace; unità nelle conquiste sindacali; unità contro gli “storici steccati” per la pace religiosa; unità politica e morale considerate il bene più prezioso “soprattutto per un paese che la possiede da poco tempo” (Togliatti).
Il secondo obiettivo fu di porre le basi di una democrazia moderna, che doveva superare il modello ottocentesco dello Statuto Albertino ed evitare il pericolo di un ritorno ad esperienze di tipo autoritario. I due schieramenti facenti capo ai tre maggiori partiti presenti alla Costituente - la DC da un lato (con il 35% dei voti e 207 seggi), lo PSIUP ed il PCI dall’altro (uniti dal “patto di unità di azione” con il 39% dei voti e 219 seggi), che complessivamente avevano quindi raccolto oltre il 75% dei consensi - si presentavano fortemente divisi su tutte le grandi questioni politiche del momento (dalla politica internazionale, alla politica economica, alla politica sociale), ma convergevano su queste due esigenze di fondo (il recupero dell’unità e l’impianto di un ordinamento democratico di tipo nuovo) che l’esperienza della guerra di liberazione aveva imposto come obbiettivi comuni a tutte le forze della Resistenza.
Questo obbiettivo di costruire una democrazia moderna in un paese diviso, ancorché difficile, fu però alla fine raggiunto attraverso l’accettazione da parte delle maggiori forze di una sorta di accordo tacito che portò, fin dalle prime fasi del lavoro della Costituente, a distinguere nettamente le questioni costituzionali dalle questioni di politica contingente che allora si ponevano; la realizzazione di un fine storico qual’era quello della ricomposizione delle basi unitarie del paese attraverso l’adozione di un modello condiviso di costituzione dai problemi quotidiani della ricostruzione (la sicurezza, l’ordine pubblico, la ripresa dell’attività produttiva), problemi che, nel primo anno della Costituente, furono affidati alla cura di governi rappresentativi dell’unità delle forze antifasciste del CLN e che, dopo la crisi politica del maggio del 1947 (con l’uscita delle sinistre dal governo), furono gestiti da una maggioranza rappresentata da un governo centrista imperniato sulla DC.
Il 22 dicembre 1947, la costituzione veniva approvata con una votazione quasi unanime (con 453 voti favorevoli e soli 62 contrari), proprio quando l’unità delle forze antifasciste presenti nel CNL (che il 2 giugno 1946 aveva portato alla vittoria della Repubblica e alla nascita della Costituente) si era ormai spezzata con l’affermarsi della “guerra fredda” e con la nascita di un governo (il quarto governo De Gasperi) che aveva condotto all’esclusione delle sinistre dalla maggioranza: un’esclusione, che sarà destinata poi a durare, in relazione alle vicende del quadro internazionale, oltre quaranta anni, e che caratterizzerà fin dall’inizio la nuova democrazia come una democrazia “bloccata”, cioè sottratta alle normali regole dell’alternanza per i ruoli precostituiti e immutabili assegnati a maggioranza e opposizione. L’eccezionalità del risultato di questo voto finale - in piena controtendenza con il quadro politico che era andato emergendo nei mesi finali della Costituente - trova sicuramente la sua spiegazione sul piano di quello che allora fu definito (da Pietro Nenni) lo “spirito del 2 giugno”, uno spirito che scaturiva dal permanere nel tessuto sociale della forza di quei valori di solidarietà che avevano ispirato la Resistenza e che inducevano alla ricerca di una nuova etica civile comune (sempre Calamandrei parlava della ricerca di una “nuova patria”), attraverso cui si tendeva naturalmente a superare le soglie della politica per avvicinarsi, appunto, alle dimensioni della storia.
La Costituzione della Repubblica Italiana, presenta le seguenti caratteristiche:
scritta: si tratta di un documento redatto in forma solenne da un organismo appositamente convocato.
votata: adottata da un organismo democraticamente eletto, ovvero dall’Assemblea Costituente;
rigida: non modificabile da leggi ordinarie, ma solo attraverso un procedimento legislativo aggravato, che richiede un consenso più ampio rispetto a quello della sola maggioranza. Viene istituita una Corte Costituzionale per vagliare tutte le leggi che devono essere conformi alla Costituzione, pena la loro decadenza immediata.
lunga: in quanto disciplina dettagliatamente il funzionamento degli organi costituzionali, il cui potere è frazionato per evitare la concentrazione di potere in una sola persona od istituzione, ed elenca i diritti e i doveri dei cittadini;
garantista: poiché, attraverso le riserve di legge, garantisce una tutela più ampia ed esplicita dei diritti dei cittadini;
programmatica: non si limita a sancire regole per l’organizzazione e l’azione dei pubblici poteri e per la disciplina dei rapporti fra questi e i cittadini, ma stabilisce anche obiettivi e programmi cui deve tendere l’attività della Repubblica;
progressiva: prevede il graduale raggiungimento dei principi della sovranità popolare, libertà, uguaglianza, solidarietà, ecc. e si impegna, attraverso apposite leggi e atti normativi, al raggiungimento di tali fini.
Parlamentaria: la Camera dei Deputati ed il Senato eletti con suffragio universale sono i soli a detenere la potestà legislativa.
Frazionamento dei poteri decisionali: Il presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento ha funzioni di garanzia super partes, ma oltre ad essere il capo delle Forze Armate e Presidente del Consiglio della Magistratura ha il potere di scegliere il Presidente del Consiglio, ed esprimere il suo gradimento per i ministri e sciogliere le Camere.
Il Presidente del Consiglio, sarà un primus inter pares tra i suoi ministri e dovrà ottenere la fiducia del Parlamento, revocabile in ogni momento, per ogni azione legislativa od esecutiva da esso intrapresa.
Accenni sulla Costituzione Italiana
La Costituzione Italiana è la legge fondamentale dello Stato Italiano ed è l’atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, stabilisce l’organizzazione politica su cui si regge ed è composta da 139 articoli. (Accenniamo brevemente agli articoli più importanti rinviando il lettore per un approfondito studio :https://www.nascitacostituzione.it/costituzione2.htm.)
I primi dodici articoli del testo costituzionale sono dedicati ai principi fondamentali della Repubblica,
Art.1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione….
Art.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,… sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
Art.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…..
………………………………..
Art.7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani…………………….
mentre i successivi sono divisi in due parti:la Parte prima riguarda i diritti e i doveri del cittadino, nell’ambito dei rapporti civili (artt. 13-28 Cost.),la seconda riguarda i rapporti etico-sociali (artt. 29-34 Cost.)
Art.13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.………………………………..
Gli artt. 35-47 normano i rapporti economici e gli artt. 48-54 i rapporti politici
Art.35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.………………………
la Parte Seconda (artt. 55-139 Cost.) è dedicata all’ordinamento della Repubblica ed alla suddivisione dei poteri per evitare il ripetersi della dittatura fascista: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura
Art.55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Art.56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Art.58 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
……………………………..
Art.101 La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art.104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
l Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Il titolo V tratta la regolamentazione delle amministrazioni locali: regioni, provincie, comuni.
I lavori della commissione ripercorsero la spinosa questione sorta alla nascita del Regno d’Italia: stato federale o stato centrale? La scelta fu in un certo modo obbligata in quanto nel nuovo Regno erano confluite 7 stati con legislazioni, monete, codici diversi. Ancor peggio il Regno delle due Sicilie ed i possedimenti papali erano stati conquistati manu militari. Uno stato federale poteva essere costituito solo con l’adesione volontaria degli stati interessati e non era questo il caso dell’Italia del 1861. Ancor peggio la rivolta dei cafoni ed il banditismo nel SUD richiedeva un autorevole governo centrale. Il federalismo del lombardo Cattaneo non poteva essere applicato in un Paese così diviso.
I padri Costituenti del secondo dopoguerra riconobbero la realtà di un Paese frazionato economicamente e sociologicamente, che poteva essere governato valorizzando al contempo le realtà e le esigenze locali, la classe dirigente locale, ed al contempo mantenere l’unità della nazione, ed il predominio, in caso di conflitto, della legislazione nazionale sulle realtà locali.( si fa notare che il titolo V della Costituzione fu modificato nel 2001)
Accenniamo ad alcuni articoli( per un sunto del dibattito nella commissione leggere :https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/02/01-ambrosini.htm)
:
Art. 114 La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art.115 Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.
Art.116 Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art.117 La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
ART.120 La Regione non può istituire dazî d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impegno o lavoro
Per evitare che gli articoli della Costituzione potessero essere bypassati con leggi ordinarie, come avvenne con lo Statuto Albertino svuotato in parti essenziali, quali le libertà individuali e di associazione, dalle leggi fasciste si istituì una Corte Costituzionale con il potere di legittimare qualsiasi atto legislativo
Art.134 La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione























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